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I provvedimenti legislativi relativi al finanziamento dei programmi pluriennali dell'INFN, approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo precedente della presente legge, saranno proposti su iniziativa del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro. Le somme stanziate dalle leggi di finanziamento ed eventualmente non impegnate nell'esercizio per il quale sono previste, sono portate in aumento alle disponibilita' degli esercizi successivi entro i limiti del piano pluriennale cui si riferiscono.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1972 al 14 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1240~art27 · fonte su Normattiva