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Il consiglio di amministrazione e' composto:
- 1)dal presidente;
- 2)da otto membri dei quali cinque esperti di scienza e tecnica nucleare e delle sue applicazioni, due esperti di gestione aziendale ed uno esperto di tecnica industriale;
- 3)da due esperti designati rispettivamente dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica;
- 4)dal direttore generale preposto alla direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 5)da tre dipendenti dell'ente, dei quali uno appartenente al personale di ricerca, da scegliersi sulla base di terne formate dai sindacati piu' rappresentativi presenti nell'ente. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e durano in carica cinque anni. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata del quinquennio. Il vice presidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque componenti del consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione:
- a)delibera i regolamenti interni dell'ente;
- b)cura l'attuazione delle direttive del CIPE e in base ad esse delibera i programmi pluriennali di attivita' dell'ente;
- c)delibera il bilancio di previsione otto mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, gli eventuali provvedimenti di variazione ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- d)delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi ed uffici;
- e)delibera sugli affari contemplati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, ultimo comma;
- f)elegge i componenti della giunta esecutiva. Il consiglio di amministrazione ha facolta' di stabilire per i componenti della giunta esecutiva la incompatibilita' con qualsiasi altra attivita' professionale e con impieghi pubblici o privati. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici, che sia chiamato a far parte della giunta esecutiva e per il quale il consiglio di amministrazione abbia deliberato le incompatibilita' di cui al comma precedente, viene collocato in aspettativa. Le delibere dell'ente non sono soggette all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, tranne quelle relative al piano finanziario e al bilancio consuntivo di cui alla lettera c) del quarto comma del presente articolo, nonche' quelle sugli affari contemplati alle lettere a), e b) dell'articolo 2, ultimo comma, limitatamente, per quelle di cui alla lettera a), alle convenzioni e ai contratti di ammontare superiore ai trenta milioni di lire. Le delibere anzidette sono approvate dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per il tesoro. Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Per la validita' delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno sette componenti, compreso il presidente o chi ne fa le veci. Per la formulazione dei programmi il consiglio di amministrazione deve sentire il parere di una commissione formata da non piu' di otto membri eletti dal personale scientifico addetto alla ricerca. Prima della deliberazione dei programmi il consiglio di amministrazione deve sentire il parere degli organismi rappresentativi dei lavoratori sugli indirizzi finanziari ed organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi. Deve altresi' sentire il parere degli stessi organismi sulla formazione o modificazione del regolamento interno.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1972 al 14 settembre 1991
