Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 1972 al 14 settembre 1991. Leggi il testo vigente →

La giunta esecutiva e' composta dal presidente dell'ente, che la presiede, e da quattro membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno tra i membri di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 7, primo comma. La giunta esecutiva ha il compito:

  • a)di preparare l'ordine del giorno delle riunioni consiliari e la documentazione necessaria;
  • b)di sostituire il consiglio di amministrazione in caso di urgenza, adottando i provvedimenti necessari che devono essere sottoposti al consiglio per la ratifica, alla prima successiva riunione dello stesso;
  • c)di esplicare le altre funzioni che le siano delegate dal consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1972 al 14 settembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1240~art8 · fonte del testo