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La giunta esecutiva e' composta dal presidente dell'ente, che la presiede, e da quattro membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno tra i membri di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 7, primo comma. La giunta esecutiva ha il compito:
- a)di preparare l'ordine del giorno delle riunioni consiliari e la documentazione necessaria;
- b)di sostituire il consiglio di amministrazione in caso di urgenza, adottando i provvedimenti necessari che devono essere sottoposti al consiglio per la ratifica, alla prima successiva riunione dello stesso;
- c)di esplicare le altre funzioni che le siano delegate dal consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1972 al 14 settembre 1991
