Il contributo dello Stato a favore della Scuola archeologica italiana in Atene e' stabilito in annue lire 1.000 milioni a decorrere dal 1987. Dall'anno finanziario 1988 il predetto contributo e' determinato con la procedura prevista dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. All'onere di cui al comma 1 si provvede: quanto a lire 730 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2116 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 270 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2102 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-16;118~art19 · fonte su Normattiva