I nuovi organi della Scuola sono istituti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'istituzione dei nuovi organi restano in carica gli organi esistenti.
Testo vigente dal 28 marzo 1987
I nuovi organi della Scuola sono istituti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'istituzione dei nuovi organi restano in carica gli organi esistenti.
Testo vigente dal 28 marzo 1987
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1987-03-16;118~art18 · fonte su Normattiva