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Il consiglio di amministrazione e' nominato per un triennio con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per i beni culturali e ambientali ed e' composto:
- a)dal direttore della Scuola, che lo presiede;
- b)da un funzionario del Ministero per i beni culturali e ambientali con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- c)da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- d)da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- e)da un rappresentante del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la Direzione generale delle relazioni culturali;
- f)da due esperti particolarmente qualificati in relazione alle finalita' della Scuola, scelti uno dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- g)da due componenti del consiglio scientifico, eletti dal consiglio medesimo. Salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1, tutti i membri del consiglio di amministrazione sono rinnovabili alla scadenza per non piu' di due volte consecutivamente.
Testo in vigore dal 28 marzo 1987 al 5 marzo 1992
