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Il consiglio scientifico esercita le seguenti competenze:

  • a)formula proposte e pareri in ordine alle attivita' didattiche;
  • b)esamina ed approva i piani di studio;
  • c)delibera sullo svolgimento di eventuali attivita' didattiche integrative affidandole a docenti od esperti;
  • d)collabora con il direttore della Scuola per ogni questione concernente lo svolgimento ed il coordinamento delle attivita' didattiche e di scavo. Il consiglio scientifico elabora lo statuto della Scuola, relativo alla organizzazione didattica dei corsi di specializzazione e di perfezionamento nonche' alla erogazione delle borse di studio agli alunni. Lo statuto, previo parere del consiglio di amministrazione e del Consiglio universitario nazionale, e' approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per i beni culturali e ambientali. Il consiglio scientifico e' convocato dal direttore della Scuola, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Testo in vigore dal 28 marzo 1987 al 5 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1987-03-16;118~art9 · fonte del testo