Le ditte produttrici del prosciutto veneto berico-euganeo, per quanto attiene a tale specifica produzione, sono sottoposte, da parte degli organi giudiziari e di vigilanza preposti, ad ispezioni dei locali di lavorazione, a controlli e verifiche delle carni da lavorare o lavorate, dei metodi di produzione, nonche' della regolarita' nella tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a dimostrare che la provenienza, le modalita' e la durata di lavorazione dei prosciutti corrispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge.

Testo vigente dal 9 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-04;628~art5 · fonte su Normattiva