Per quanto attiene alla specifica produzione del prosciutto veneto berico-euganeo, le ditte produttrici, che alterino o falsino i registri e la documentazione di cui all'articolo 5, sono punite con una multa da L. 80.000 a L. 400.000. Le stesse, indipendentemente dall'applicazione di tali pene, possono essere private, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata nel secondo comma dell'articolo 4 per un periodo da sei mesi ad un anno.

Testo vigente dal 9 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-04;628~art9 · fonte su Normattiva