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Fino a quando permangono le esigenze della monetazione metallica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1967, la misura massima del compenso per il lavoro a cottimo effettuato dagli operai della Zecca continua ad essere regolata dall'articolo 28 delle norme speciali approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, applicandosi a tale misura le riduzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749. Con la cessazione delle esigenze di cui al comma precedente cessa, altresi', di avere efficacia l'articolo 35 delle norme speciali di cui al citato decreto, ministeriale 5 giugno 1925.
Testo in vigore dal 22 agosto 1966 al 16 dicembre 2010
