Art. unico
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Le sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono comprese nell'elenco degli istituti di credito indicati nel primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e sono autorizzate ad operare in conformita' delle disposizioni ivi previste e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo in vigore dal 31 agosto 1974 al 1 gennaio 1994
