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Il prezzo di cui all'articolo 2 e' determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno ((con riferimento alle caratteristiche originarie)). Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, e' ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al pretore del luogo ove e' sita l'area, il quale provvedera' all'accertamento mediante consulenza tecnica. L'imposta di registro e' stabilita nella misura fissa di L. 100.000.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1999 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;177~art3 · fonte su Normattiva