Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1942 al 24 febbraio 1943. 590 parole tolte, 21 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Nei casi di perdita totale per cause di guerra di navi di stazza lorda superiore alle 1000 tonnellate, requisite ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, i proprietari sono tenuti ad impiegare le indennita' ad essi dovute ai termini dell'art. 31 della legge stessa, al netto delle passivita' ipotecarie accese ai fini di costruzione, acquisto o esercizio di navi mercantili:
tolto: a) nella costruzione, in cantieri italiani, o nell'acquisto all'estero di navi o quote di navi, che dovranno entrare in effettivo esercizio entro i termini di cui al quinto comma del presente articolo. E' parificato all'acquisto all'estero, il rilievo da un committente straniero di navi in costruzione o costruite presso cantieri nazionali;
tolto: b) in lavori di trasformazione di navi, o di galleggianti in navi, o di riparazione di navi danneggiate per cause di guerra, ad essi gia' appartenenti o da essi acquistati, sempre entro i termini di cui al quinto comma del presente articolo.
tolto: L'impiego a termini delle lettere a) e b) deve essere fatto per un ammontare uguale a quello delle indennita' nette percepite dal proprietario della nave. Spetta al giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni di accertare e stabilire se questa condizione sia stata soddisfatta.
tolto: A garanzia di tale obbligo l'Amministrazione, per conto della quale venne effettuata la requisizione, salvi sempre i diritti dei creditori ipotecari di cui sopra, costituira' il 25 per cento delle somme, che i proprietari delle navi perdute sono tenuti a reimpiegare, in deposito, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato produttivi d'interesse, presso la Cassa depositi e prestiti al nome dei proprietari stessi, con annotazione di vincolo a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti comma. L'Amministrazione, per conto della quale venne effettuata la requisizione, puo' essere esonerata, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, dal costituire tale deposito per le quattro societa' esercenti le linee di preminente interesse nazionale.
tolto: Lo svincolo totale o parziale del deposito sara' disposto con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, unicamente per far fronte a pagamenti per gli scopi suindicati in eccedenza alla somma gia' pagata delle indennita'.
tolto: Trascorsi quattro anni dalla data del pagamento al proprietario delle indennita' per la perdita della nave e della costituzione in deposito del 25 per cento delle indennita' stesse e, in ogni caso, non prima che siano trascorsi quattro anni dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, se il proprietario non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente articolo, i titoli depositati presso la Cassa depositi e prestiti, o la parte residuale di essi, qualora siano stati disposti svincoli parziali saranno incamerati dal Tesoro dello Stato.
tolto: Quando speciali circostanze influiscano sulla possibilita' o convenienza di provvedere alla costruzione od `all'acquisto ovvero ai lavori di trasformazione o di riparazione di cui al primo comma del presente articolo; il Ministro per le comunicazioni e' autorizzato a disporre, caso per caso, a suo insindacabile giudizio, che i termini indicati nel precedente comma siano prorogati sino ad un massimo di altri quattro anni.
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tolto: Qualora la nave perduta fosse stata inscritta nelle matricole dell'Africa italiana, i provvedimenti indicati nel presente articolo saranno presi dal Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per l'Africa Italiana, e, nel caso previsto dal quinto comma, di concerto anche col Ministro per le finanze.
tolto: Le disposizioni del presente articolo sono applicabili solo per le perdite totali di navi per cause di guerra gia' verificatesi dall'11 giugno 1940 e che si verificheranno entro il centottantesimo giorno dalla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 7 DICEMBRE 1942, N. 1808, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178