Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1942 al 24 febbraio 1943. 178 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nei casi di perdita totale, per cause di guerra, di navi o di galleggianti requisiti, l'Amministrazione per conto della quale e' stata effettuata la requisizione e' autorizzata a corrispondere ai proprietari, salvo sempre i diritti dei creditori ipotecari di cui sopra, acconti sull'ammontare delle indennita' dovute per l'intervenuta perdita.
tolto: Gli acconti non potranno in nessun caso superare la meta' del valore presunto della nave o del galleggiante assunto dal Ministero delle comunicazioni, ai termini dell'art. 30 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, per la determinazione della misura delle quote costituenti la parte A del compenso di requisizione, salvo conguaglio all'atto dell'accertamento definitivo dell'ammontare delle indennita' effettivamente dovute per la perdita della nave o del galleggiante.
tolto: Le norme dei precedenti comma sono applicabili anche alle indennita' dovute per la perdita totale, per rischi ordinari di navigazione, delle navi o dei galleggianti requisiti ove l'Amministrazione, per conto della quale si e' proceduto alla requisizione, si sia avvalsa delle facolta' previste dal n. 1 dell'ultimo comma dell'art. 30 e dall'art. 47 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 7 DICEMBRE 1942, N. 1808, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.