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[1]Per il pagamento delle indennita' per la perdita delle navi o dei galleggianti requisiti, sia che le indennita' stesse siano dovute ai termini dell'art. 31 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, sia che esse siano dovute in applicazione dell'art. 47 della legge stessa, e per il pagamento, in genere, delle indennita' di requisizione, non decorrono, in alcun caso, interessi di mora.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 12 maggio 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL - GRANDI - TERUZZI - RICCI

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 24 luglio 1942 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1942-05-12;797~art4 · fonte del testo