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Tutti gli animali destinati ad essere spediti verso il territorio di uno Stato membro della Comunita' devono aver soggiornato nel territorio nazionale:
- a)da almeno sei mesi prima del giorno del carico, se si tratta di animali da allevamento o da produzione;
- b)da almeno tre mesi prima del giorno del carico, se si tratta di animali da macello. Qualora gli animali di cui alle lettere a) e b) siano di eta' inferiore rispettivamente a sei o tre mesi, essi devono aver soggiornato nel territorio nazionale dalla nascita.
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 ottobre 1998
