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Gli animali della specie bovina e suina spediti in Italia dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea devono rispondere alle medesime garanzie sanitarie previste per la spedizione dall'Italia verso gli altri Stati membri. Pertanto detti animali devono essere presentati alla visita veterinaria al confine accompagnati da certificati conformi ai modelli da I a IV dell'allegato F e redatti in lingua italiana. E' fatto divieto d'introdurre nel territorio nazionale bovini da allevamento o da produzione e bovini da macello di eta' inferiore ai quindici giorni. Gli animali da allevamento o da produzione che siano trovati rispondenti alle norme fissate dalla presente legge vengono immediatamente avviati a destinazione. Gli animali da macello che siano trovati rispondenti alle norme fissate dalla presente legge vengono avviati direttamente dal confine al macello di destinazione ove devono essere macellati al piu' presto, conformemente alle esigenze di polizia veterinaria. Per l'introduzione degli animali d'allevamento o da produzione e degli animali da macello non e' necessaria alcuna preventiva autorizzazione: tuttavia lo speditore o il suo mandatario devono comunicare all'ufficio veterinario di confine, almeno ventiquattro ore prima dell'arrivo, la specie ed il numero degli animali componenti ogni singola spedizione nonche' il prevedibile momento dell'arrivo. ((Gli animali da spedire nei Paesi di cui all'art. 10-bis devono essere scortati, oltre che dai certificati di cui al primo comma, previsti all'allegato F, anche da un certificato sanitario conforme al modello V di cui all'allegato al presente decreto)).

Testo in vigore dal 28 luglio 1982 al 9 luglio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art11 · fonte su Normattiva