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Gli animali da macello possono essere condotti dal confine direttamente ad un mercato attiguo ad un macello, purche' la regolamentazione del mercato stesso consenta l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, soltanto verso il macello stesso; in casi determinati puo' essere consentito che gli animali siano avviati verso un mercato non attiguo ad un macello. Il Ministero della sanita' autorizza i mercati di cui al presente articolo, stabilendo per ognuno di essi i macelli cui gli animali possono essere condotti al fine di esservi macellati entro un termine non superiore a settantadue ore dalla loro introduzione nel mercato.
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999
