Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1992 al 9 luglio 1999. Leggi il testo vigente →
Con ordinanza del Ministro per la sanita' potranno essere concesse ad uno o piu' Stati membri, purche' concedano all'Italia il medesimo trattamento, autorizzazioni generali o limitate a casi determinati in base alle quali potranno spedire nel territorio nazionale:
- 1)bovini da allevamento, da produzione o da macello che non abbiano subito la vaccinazione antiaftosa di cui ai precedenti articoli 5 e 6, a condizione che non siano stati ufficialmente accertati casi di afta epizootica, nel Paese speditore e nei Paesi di transito interessati da almeno sei mesi, a decorrere dalla data del carico; 2)PUNTO SOPPRESSO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1982, N. 475;
- 3)bovini da allevamento o da produzione che siano stati vaccinati contro l'afta almeno due volte e abbiano subito l'ultima vaccinazione da non oltre dodici mesi e a condizione che provengano da uno Stato membro nel quale:
- a)gli animali della specie bovina siano sottoposti annualmente alla vaccinazione antiaftosa;
- b)si proceda alla macellazione sistematica dei bovini colpiti da afta epizootica;
- c)non sia stato constatato ufficialmente alcun caso di afta epizootica da almeno sei mesi dalla data del carico;
- 4)bovini da allevamento o da produzione che provengano da un allevamento bovino indenne da brucellosi;
- 5)bovini destinati alla produzione della carne, di eta' inferiore a trenta mesi, non provenienti da un allevamento bovino ufficialmente indenne ne da un allevamento bovino indenne da brucellosi. Tuttavia, tali animali ((,se di eta' superiore a 30 giorni,)) devono aver presentato un tasso brucellare inferiore a trenta unita' internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico. Nel relativo provvedimento il Ministro per la sanita' disporra' le misure necessarie al fine di evitare la contaminazione degli allevamenti nazionali ivi comprese le indicazioni relative al particolare contrassegno di cui i suddetti animali devono essere muniti. E' comunque fatto divieto di introdurre gli animali stessi in allevamenti risanati e in via di risanamento per la brucellosi, a norma dei decreti ministeriali emessi in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche;
- 6)bovini da macello che abbiano presentato alla siero-agglutinazione un tasso brucellare di trenta o piu' unita' internazionali agglutinanti per millilitro. ((7) bovini che non sono stati sottoposti alla sieroagglutinazione prescritta ai punti 5) e 6), purche' soddisfino le seguenti condizioni:
- a)se si tratta di bovini destinati alla produzione di carne: siano di eta' inferiore a quarantadue giorni o siano stati castrati in eta' inferiore a quattro mesi e siano inoltrati sotto controllo ufficiale, passando se necessario attraverso un centro di svezzamento, verso un'azienda di ingrasso autorizzata da cui possano uscire soltanto per essere macellati;
- b)se si tratta di bovini da macello: siano inoltrati sotto controllo ufficiale direttamente al macello;
- 8)suini da allevamento e da produzione, vaccinati contro la peste suina, in deroga all'art. 7 e fino al 31 dicembre 1991.)) Qualora sia stata concessa una autorizzazione generale, il Ministero della sanita' provvedera' ad informare immediatamente la commissione della Comunita' economica europea e le competenti autorita' centrali degli altri Stati membri. La concessione delle autorizzazioni previste dal presente articolo e' subordinata alla concessione di corrispondenti autorizzazioni da parte dei Paesi di transito interessati. I Paesi speditori devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che nei certificati sanitari, i cui modelli figurano nell'allegato F (modelli I e II), sia indicato che e' stato fatto, uso di una delle possibilita' previste dal presente articolo.
Testo in vigore dal 3 aprile 1992 al 9 luglio 1999
