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((Quando si manifesti la presenza di peste suina africana il Ministro della sanita', con propria ordinanza, vieta immediatamente la spedizione di suini vivi verso gli altri Stati membri:

  • a)da tutto il territorio nazionale se tale malattia sia gia' stata riscontrata da meno di dodici mesi, salvo deroghe stabilite con decisioni comunitarie;
  • b)soltanto dalla zona o dalle zone in cui si e' verificata la malattia, qualora la stessa non si e' riscontrata nel territorio nazionale almeno nei dodici mesi precedenti. Nel determinare la zona o le zone suddette il Ministro della sanita', sentite le regioni interessate, tiene conto:
  • a)degli abbattimenti e distruzione dei suini appartenenti ad aziende infette, contaminate o sospette di contaminazione;
  • b)della superficie delle zone e dei relativi limiti amministrativi e geografici;
  • c)della incidenza della diffusione della malattia;
  • d)delle misure adottate per evitare pericoli di diffusione;
  • e)delle misure adottate per limitare e controllare il movimento dei suini nelle zone predette e fuori di tali zone)).

Testo in vigore dal 13 luglio 1988 al 9 luglio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art17bis · fonte su Normattiva