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Agli speditori di animali di cui sia stata vietata la introduzione in Italia ai sensi del precedente articolo 15 e' accordato il diritto di ottenere, prima dell'adozione di qualsiasi altra misura, salvo l'abbattimento o la macellazione quando cio' sia indifferibile per ragioni di polizia veterinaria, il parere di un esperto veterinario facente parte dell'apposito elenco all'uopo stabilito dalla commissione della Comunita' economica europea, al fine di determinare se siano state osservate le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), del predetto articolo 15. L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ma diversa da quella italiana e da quella del Paese speditore. L'elaborazione dei pareri deve essere effettuata e agevolata conformemente al disposto degli articoli seguenti.

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art20 · fonte su Normattiva