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- L'importazione di animali della specie bovina e suina da Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea e' consentita soltanto quando sia stato constatato che il Paese d'origine e' in grado di fornire tutte le garanzie sanitarie atte ad evitare la diffusione di malattie trasmissibili del bestiame con l'introduzione di animali vivi; nel giudizio di tali garanzie il Ministero della sanita' si ispirera' al principio di non applicare nei confronti dei Paesi terzi disposizioni piu' favorevoli di quelle previste dalla presente legge. - L'importazione di detti animali e' subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanita' da rilasciarsi di volta in volta. Quando ricorrano circostanze sanitarie particolarmente favorevoli il Ministro per la sanita' puo' consentire, con proprio decreto, l'importazione dal Paese d'origine, senza le particolari autorizzazioni di cui al precedente comma. - Il Ministro per la sanita' puo' disporre l'invio di funzionari veterinari del ruolo del Ministero della sanita' e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di esperti veterinari appartenenti ad amministrazioni pubbliche negli Stati esteri, con il benestare dei rispettivi governi, sia al fine di constatare le condizioni sanitarie degli allevamenti e l'organizzazione e l'attuazione della profilassi contro le malattie contagiose degli animali, sia allo scopo di predisporre le basi tecnicosanitarie per la stipulazione di eventuali accordi atti a fornire le garanzie di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 27 settembre 2022
