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- L'importazione degli animali della specie equina, ovina e caprina da qualsiasi provenienza viene consentita alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. - Il Ministro per la sanita' puo' stabilire con proprio decreto che siano fornite garanzie sanitarie supplementari all'origine e che gli animali siano sottoposti nel Paese di provenienza o al confine o a destino a prove diagnostiche o a trattamenti immunizzanti non previsti agli articoli 49 e 50 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. - Qualora ricorrano circostanze particolarmente favorevoli il Ministro per la sanita' puo' consentire con proprio decreto l'importazione dal Paese d'origine senza le particolari autorizzazioni di cui agli articoli 49 e 50 del precitato decreto del Presidente della Repubblica. Con lo stesso decreto possono essere stabilite eventuali particolari misure cautelative per l'inoltro degli animali dal confine nell'interno del Paese e per il controllo degli stessi a destino.
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 27 settembre 2022
