Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999. Leggi il testo vigente →
La visita al confine degli animali appartenenti a qualsiasi specie, delle relative carni nonche' dei prodotti ed avanzi di origine animale in importazione da qualsiasi provenienza, puo' essere integrata, secondo le istruzioni che saranno all'uopo impartite dal Ministero della sanita', da misure quarantenarie (periodo di osservazione a destino ed altre) e da trattamento immunizzante nonche' da accertamenti diagnostici o da analisi ed esami di laboratorio, ai sensi della legge 30 dicembre 1970, n. 1239.
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999
