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Prima del penultimo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, va inserito il seguente comma: "I raggio della zona infetta stabilita attorno ai ricoveri e localita' infetti non puo' essere comunque inferiore a due chilometri".
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999
