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Gli animali della specie bovina e suina spediti dal territorio italiano a quello degli altri Stati membri della Comunita' economica europea devono:
- a)non presentare segni clinici di malattia il giorno del carico;
- b)non essere stati acquistati in una azienda nei confronti della quale siano stati adottati provvedimenti di polizia veterinaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;
- c)nel caso in cui si tratti di animali da allevamento o da produzione, essere stati acquistati in un'azienda che risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:
- 1)essere situata al centro di zona indenne da epizoozia;
- 2)essere indenne da almeno tre mesi prima del carico da afta epizootica e da brucellosi bovina per gli animali della specie bovina ed inoltre, per gli animali della specie suina, da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);
- 3)essere indenne da almeno trenta giorni prima del carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie animale considerata e soggetta a denuncia obbligatoria;
- d)avere soggiornato in un'azienda che si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera c) durante gli ultimi trenta giorni prima del carico o dopo la loro nascita, per gli animali da allevamento e da produzione. Il veterinario provinciale certifichera' il soggiorno degli animali nell'azienda negli ultimi trenta giorni prima del carico o dopo la loro nascita quando si tratti di animali identificati nelle condizioni di cui alla successiva lettera e) e posti sotto controllo dello stesso veterinario provinciale che consenta di certificare la loro appartenenza all'azienda;
- e)essere identificati mediante un contrassegno autorizzato dal Ministero della sanita';
- f)essere avviati direttamente dall'azienda verso il preciso luogo di spedizione:
- 1)senza entrare in contatto con animali biungulati diversi dagli animali della specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste dalla presente legge;
- 2)previa separazione in animali da allevamento o da produzione da una parte, e animali da macello dall'altra;
- 3)mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati a norma del vigente regolamento di polizia veterinaria e delle annesse istruzioni;
- g)essere caricati per il trasporto verso il Paese destinatario, conformemente alle disposizioni della presente lettera f), in un punto situato al centro di zona indenne da epizoozia; i veicoli da trasporto devono essere costruiti in modo che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o cadere fuori del veicolo durante il trasporto;
- h)dopo il carico, essere avviati direttamente ed entro il piu' breve tempo verso il posto di frontiera;
- i)essere scortati durante il trasporto verso il Paese destinatario da un certificato sanitario conforme ai modelli da I a IV di cui all'allegato A, rilasciato il giorno del carico dal veterinario provinciale almeno nella lingua del Paese destinatario e la cui validita' e' di giorni dieci dalla data del rilascio; questo certificato deve essere costituito da un unico foglio;
- j)gli animali, inoltre, non devono essere animali delle specie bovina o suina da eliminare nel quadro di un programma di eradicamento delle malattie contagiose.
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 3 aprile 1992
