Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1976 al 3 aprile 1992. Leggi il testo vigente →

Gli animali della specie bovina e suina spediti dal territorio italiano a quello degli altri Stati membri della Comunita' economica europea devono:

  • a)non presentare segni clinici di malattia il giorno del carico;
  • b)non essere stati acquistati in una azienda nei confronti della quale siano stati adottati provvedimenti di polizia veterinaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;
  • c)nel caso in cui si tratti di animali da allevamento o da produzione, essere stati acquistati in un'azienda che risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:
  • 1)essere situata al centro di zona indenne da epizoozia;
  • 2)essere indenne da almeno tre mesi prima del carico da afta epizootica e da brucellosi bovina per gli animali della specie bovina ed inoltre, per gli animali della specie suina, da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);
  • 3)essere indenne da almeno trenta giorni prima del carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie animale considerata e soggetta a denuncia obbligatoria;
  • d)avere soggiornato in un'azienda che si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera c) durante gli ultimi trenta giorni prima del carico o dopo la loro nascita, per gli animali da allevamento e da produzione. Il veterinario provinciale certifichera' il soggiorno degli animali nell'azienda negli ultimi trenta giorni prima del carico o dopo la loro nascita quando si tratti di animali identificati nelle condizioni di cui alla successiva lettera e) e posti sotto controllo dello stesso veterinario provinciale che consenta di certificare la loro appartenenza all'azienda;
  • e)essere identificati mediante un contrassegno autorizzato dal Ministero della sanita';
  • f)essere avviati direttamente dall'azienda verso il preciso luogo di spedizione:
  • 1)senza entrare in contatto con animali biungulati diversi dagli animali della specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste dalla presente legge;
  • 2)previa separazione in animali da allevamento o da produzione da una parte, e animali da macello dall'altra;
  • 3)mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati a norma del vigente regolamento di polizia veterinaria e delle annesse istruzioni;
  • g)essere caricati per il trasporto verso il Paese destinatario, conformemente alle disposizioni della presente lettera f), in un punto situato al centro di zona indenne da epizoozia; i veicoli da trasporto devono essere costruiti in modo che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o cadere fuori del veicolo durante il trasporto;
  • h)dopo il carico, essere avviati direttamente ed entro il piu' breve tempo verso il posto di frontiera;
  • i)essere scortati durante il trasporto verso il Paese destinatario da un certificato sanitario conforme ai modelli da I a IV di cui all'allegato A, rilasciato il giorno del carico dal veterinario provinciale almeno nella lingua del Paese destinatario e la cui validita' e' di giorni dieci dalla data del rilascio; questo certificato deve essere costituito da un unico foglio;
  • j)gli animali, inoltre, non devono essere animali delle specie bovina o suina da eliminare nel quadro di un programma di eradicamento delle malattie contagiose.

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 3 aprile 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art3 · fonte su Normattiva