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Il primo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' sostituito dal seguente: "I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati con le modalita' stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, dopo trascorsi quaranta giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia. Tuttavia, se tutti i suini esistenti nel focolaio sono stati macellati, i provvedimenti sanitari disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 10 sono immediatamente revocati dopo eseguite le prescritte disinfezioni e i provvedimenti disposti dal sindaco in applica zione dell'articolo 11 sono revocati trascorsi quindici giorni dalla macellazione degli animali".
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999
