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L'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'obbligo della denuncia, sono da considerarsi sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare. La diagnosi deve essere convalidata da esami di laboratorio o da prove allergiche che, in caso di esito positivo, devono essere estese a tutti gli animali recettivi del gruppo". All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) isolamento degli animali infetti e sequestro degli animali recettivi presenti nel focolaio di infezione". Il terzo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' sostituito dal seguente: "Nei riguardi dei soggetti che reagiscono positivamente e di quelli con essi conviventi si applicano le misure previste dal precedente articolo 107". L'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' sostituito dal seguente: "I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalita' stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando:
- a)gli animali infetti sono stati abbattuti salvo che, trattandosi di pecore, non ne sia stata accertata la guarigione nel modo previsto alla successiva lettera b);
- b)gli animali eventualmente rimasti nel focolaio, dopo l'abbattimento dei capi infetti non hanno manifestato sintomi clinici riferibili a brucellosi da almeno sei settimane e hanno presentato reazione negativa a due esami sierologici o allergici effettuati a intervallo di almeno sei settimane l'uno dall'altro. Tuttavia tali esami non sono richiesti per:
- 1)gli animali non vaccinati che si trovano in eta' prepubere;
- 2)gli animali vaccinati in eta' prepubere, sempreche' non sia trascorso dalla vaccinazione il tempo necessario per ottenere risultati attendibili dagli esami stessi".
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 27 settembre 2022
