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Il Ministero della sanita', di concerto con gli altri Ministeri interessati, puo' autorizzare le amministrazioni dello Stato ivi comprese le aziende autonome, le regioni, le province, i comuni, enti e consorzi autonomi di porto, aeroporto ed autoporto ad istituire e a gestire nell'interno del territorio nazionale, preferibilmente in prossimita' della frontiera d'entrata, stazioni zoosanitarie per la visita sanitaria prevista dalla presente legge e dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel caso che tale visita non possa essere effettuata e non possa essere interamente esaurita alla frontiera oppure a scopo cautelare per la quarantena di animali importati. Le autorizzazioni all'istituzione delle stazioni zoosanitarie sono rilasciate a condizione che le stazioni stesse siano ubicate in localita' idonee e siano dotate di impianti ed attrezzature rispondenti dal punto di vista igienico-sanitario e zooprofilattico. Le stazioni zoosanitarie sono equiparate ai posti di confine porto ed aeroporto aperti al traffico internazionale.

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 27 settembre 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art33 · fonte su Normattiva