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Per la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento, da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei posti di confine e nelle dogane interne, dei fabbricati, impianti ed attrezzature necessari per l'attuazione della visita sanitaria prevista dall'articolo 25 della presente legge e dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e' autorizzata la spesa di tre miliardi di lire da iscrivere nel bilancio della predetta Azienda. Alla spesa di cui innanzi l'Azienda medesima fara' fronte, con apposita sovvenzione da parte del Tesoro. I programmi saranno predisposti d'intesa tra il Ministero della sanita' e il Ministero dei trasporti.

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art34 · fonte su Normattiva