Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999. Leggi il testo vigente →

Per la concessione di contributi alle regioni, province, comuni, enti o consorzi autonomi di porto, aeroporto od autoporto, camere di commercio per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento dei fabbricati, impianti ed attrezzature nonche' per l'acquisto delle relative aree e per la realizzazione delle opere relative ai raccordi ferroviari e stradali nei porti, aeroporti ed autoporti necessari per l'attuazione della visita sanitaria prevista dall'articolo 25 della presente legge e dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e per l'istituzione di stazioni zoosanitarie di cui all'articolo 33 della presente legge, e' autorizzata la spesa complessiva di cinque miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della sanita'.

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art35 · fonte su Normattiva