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All'onere complessivo di lire 8 miliardi derivante dalla applicazione dei precedenti articoli 34 e 35, si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di corrispondente importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato "Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria". Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999
