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Qualora l'azienda o la zona in cui essa si trova fossero colpite da misure stabilite in applicazione del vigente regolamento di polizia veterinaria a seguito dell'insorgenza di una malattia contagiosa per la specie animale considerata, i termini indicati ai punti 2) e 3) della lettera c) del precedente articolo 3 hanno effetto a decorrere dalla data in cui tali misure sono state abrogate.
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999
