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Qualora da parte dello Stato membro destinatario sia constatato che, per gli animali da allevamento o da produzione spediti dall'Italia, non sono state osservate le norme di cui al presente titolo I, il Ministero della sanita', su richiesta, dispone le indagini necessarie e ne informa senza indugio lo Stato membro interessato.
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999
