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Sono ammessi alla spedizione dall'Italia verso gli altri Stati membri della Comunita' economica europea gli animali da allevamento o da produzione e gli animali da macello acquistati nelle aziende o su un mercato regolarmente costituito a norma della legislazione vigente ed all'uopo autorizzato dal Ministero della sanita' per la spedizione verso tali Stati, purche' detto mercato risponda alle seguenti condizioni:

  • a)essere sotto il controllo di un veterinario comunale addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria;
  • b)essere situato al centro di una zona indenne da epizoozia;
  • c)dopo la disinfezione, servire solo ad animali da allevamento o da produzione o solo ad animali da macello che rispondano alle condizioni previste dagli articoli da 3 a 7 e dall'articolo 9 della presente legge nella misura in cui tali condizioni sono applicabili alla specie animale considerata. In particolare, tali animali devono essere stati avviati verso il mercato conformemente alle disposizioni della lettera f) del precedente articolo 3. Tuttavia, l'intradermotubercolinizzazione e la siero-agglutinazione prescritte a norma dell'articolo 6, lettere b) e c), non devono necessariamente essere state effettuate prima dell'introduzione sul mercato. Prima di essere avviati al luogo di carico dall'azienda o da un mercato che risponda alle condizioni del presente articolo, gli animali possono, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, lettera f), essere condotti in un luogo di raccolta controllato ed autorizzato dal Ministero della sanita' purche' tale luogo risponda alle medesime condizioni fissate per il mercato. Gli animali acquistati su tali mercati devono essere condotti direttamente dal mercato o dal luogo di raccolta all'esatto luogo di carico conformemente alle disposizioni delle lettere f) e h) del precedente articolo 3, e spediti verso il Paese destinatario. La durata dell'operazione di raccolta di detti animali fuori dell'azienda di origine, in particolare sul mercato, nel luogo di raccolta o nel luogo preciso di carico, deve essere compresa nel periodo di trenta giorni previsto dalla lettera d) del precedente articolo 3. Il tempo necessario a questa operazione non deve superare i sette giorni. Le autorizzazioni vengono date con decreto del Ministro per la sanita', con il quale saranno anche determinate le modalita' secondo le quali deve essere effettuato il controllo dei mercati e dei luoghi di raccolta e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo. Il Ministero della sanita' comunichera' tali autorizzazioni alla commissione della Comunita' economica europea ed alle autorita' centrali competenti degli altri Paesi membri della Comunita'. Le stalle di sosta dei commercianti, esercitate a norma della legislazione vigente, destinate al ricovero di animali da spedire dall'Italia verso il territorio degli altri Stati membri della Comunita' devono essere allo uopo autorizzate con decreto del veterinario provinciale, con il quale saranno anche determinate le modalita' con le quali deve essere effettuato il loro controllo e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo.

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 25 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art9 · fonte su Normattiva