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Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 5 ed al successivo articolo 24 e fatti salvi gli accordi esistenti con singoli Paesi membri della Comunita' economica europea, e' consentita l'introduzione in Italia dagli altri Stati membri della Comunita':
- a)delle carni fresche con e senz'osso in pezzature di peso superiore ai 3 chilogrammi;
- b)di filetti di bue interi e delle spalle di suino intere con osso, anche di peso inferiore a 3 chilogrammi;
- c)delle frattaglie commestibili separate o non dalla carcassa, ad eccezione della mammella. I fegati, separati dalla carcassa, devono essere presentati sempre allo stato di congelazione. Con decreto del Ministro per la sanita' puo' essere consentita l'importazione di carni fresche, in pezzature diverse da quelle sopraindicate. Per l'importazione delle carni di cui al presente articolo non e' necessaria alcuna preventiva autorizzazione del Ministero della sanita'.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991
