L'introduzione di organi e ghiandole destinate ad uso opoterapico e' subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanita', secondo le disposizioni vigenti in materia. Resta parimenti subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanita' l'importazione di carni non destinate ad uso alimentare umano, le quali devono essere comunque opportunamente denaturate secondo le istruzioni tecniche che di volta in volta sono impartite con l'autorizzazione medesima.

Testo vigente dal 18 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073~art12 · fonte su Normattiva