Le competenti autorita' italiane comunicano immediatamente agli altri Stati membri della Comunita' economica europea e alla Commissione della Comunita' l'apparizione nel territorio nazionale di malattie a carattere epizootico o di nuove malattie gravi e contagiose degli animali con l'indicazione delle misure di lotta adottate. Le predette autorita' devono parimenti dare comunicazione senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione della Comunita' della scomparsa delle suddette malattie.

Testo vigente dal 18 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073~art13 · fonte su Normattiva