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Agli speditori di carni fresche, per le quali sia stata vietata l'introduzione in Italia ai sensi del precedente articolo 9, e' accordato il diritto, ove non si oppongano motivi di carattere sanitario e prima del respingimento o della distruzione delle carni stesse, di ottenere il parere di un esperto veterinario, facente parte dell'apposito elenco all'uopo stabilito dalla Commissione della Comunita' economica europea, al fine di determinare se siano state osservate le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 9. L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ma diversa da quella italiana e da quella del Paese speditore. L'elaborazione dei pareri deve essere effettuata e agevolata conformemente al disposto degli articoli seguenti.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073~art16 · fonte su Normattiva