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Su iniziativa del Ministero della sanita', le competenti autorita' italiane provvedono a proporre alla Commissione della Comunita' economica europea, per il settore delle "carni fresche", i nomi di almeno due esperti veterinari italiani di provata competenza, segnalati dal Ministero della sanita', comunicandone altresi' la specializzazione e l'esatto recapito, affinche' la Commissione li inserisca nell'apposito elenco compilato sulla base delle analoghe proposte degli altri Stati membri. Le competenti autorita' italiane provvedono parimenti a proporre alla Commissione le eventuali cancellazioni o modifiche nonche' le possibili sostituzioni indicate dal Ministero della sanita'.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073~art17 · fonte su Normattiva