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Il veterinario di confine, non appena preso il provvedimento di divieto di cui al precedente articolo 16, ne informa lo speditore o il suo mandatario a norma del precedente articolo 9, affinche' questi possa immediatamente mettersi in contatto con un esperto iscritto nell'elenco di cui al precedente articolo 17, per ottenerne il parere. Detto parere, elaborato secondo il modello di cui all'allegato III, deve essere trasmesso, oltre che alla Commissione della Comunita' economica europea, al veterinario di confine che ne cura l'immediato inoltro, con le proprie osservazioni, al Ministero della sanita'. Al fine di assicurare l'elaborazione del parere, il veterinario di confine dispone affinche' non si verifichino condizioni che possano rendere piu' difficile o impossibile la perizia, sempreche' a cio' non si oppongano indifferibili necessita' di ordine sanitario o di polizia veterinaria. Il veterinario di confine mette inoltre a disposizione dell'esperto, a sua richiesta, tutte le informazioni ed, in particolare, tutti i documenti necessari per la valutazione del caso concreto, come pure il personale, il materiale e gli impianti idonei all'esecuzione della perizia. Quando sia necessario, l'esperto puo' avvalersi dell'opera di un istituto zooprofilattico o di una sua sezione. Le spese relative alla sosta delle carni, come pure quelle necessarie per l'elaborazione della perizia, sono a carico dello speditore. Questi deve pertanto comunicare per iscritto al veterinario di confine la propria determinazione di richiedere la perizia con il preciso impegno di assumersi lutto l'onere relativo.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991
