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Qualora uno Stato membro della Comunita' economica europea comunichi al Ministero della sanita' di ritenere che in un macello o laboratorio di sezionamento italiano riconosciuto non siano state o non siano piu' rispettate le disposizioni cui e' subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanita' si accerta delle reali condizioni del macello o laboratorio e prende le misure eventualmente necessarie. Le decisioni prese ed i motivi di tali decisioni, sono comunicati dallo stesso Ministero della sanita' all'autorita' centrale competente dello Stato membro che ha effettuato la comunicazione. Le competenti autorita' italiane comunicano alla competente autorita' centrale di uno Stato membro della Comunita' economica europea i casi nei quali ritengono che in un macello o laboratorio di sezionamento riconosciuto di detto Stato non siano state o non siano piu' rispettate le condizioni cui e' subordinato il riconoscimento. Il Governo italiano, se ritiene che detto Stato non adotti le misure eventualmente necessarie o che esse siano insufficienti, puo' sottoporre il caso alla Commissione della Comunita' economica europea la quale incarica uno o piu' esperti veterinari di esprimere un parere. Tenuto conto di tale parere il Governo italiano puo', secondo la procedura prevista dall'articolo 7 della direttiva n. 69/349/CEE del 6 ottobre 1969, rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di carni fresche provenienti dal macello o dal laboratorio di sezionamento di detto Stato membro. Il Governo italiano e' tenuto a riammettere, sulla base delle decisioni comunitarie intervenute secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva n. 69/349/CEE del 6 ottobre 1969, l'introduzione nel proprio territorio delle carni fresche provenienti dal macello o dal laboratorio di sezionamento di uno Stato membro, temporaneamente sospeso, laddove intervenga un nuovo parere elaborato da uno o piu' esperti veterinari.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991
