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Sono considerate carni tutte le parti degli animali indicati all'articolo 1 adatte al consumo alimentare umano. Sono considerate fresche tutte le carni che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione, eccezion fatta per l'azione del freddo comunque applicata e comprendendo quindi in tale dizione anche le carni congelate.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073~art2 · fonte del testo