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Qualora la Commissione della Comunita' economica europea informi le competenti autorita' italiane che a richiesta di uno Stato membro sara' compiuta una procedura peritale su un macello od un laboratorio, di sezionamento italiano oggetto della contestazione di cui al precedente articolo 19, il Ministero della sanita' ne informa immediatamente il comune o il privato gestore dell'impianto ed il veterinario ufficiale, indicando il nome e il recapito degli esperti veterinari incaricati della perizia dalla commissione. Gli esperti, purche' muniti di un apposito documento rilasciato dalla commissione, hanno diritto di accedere all'impianto e di controllarlo ai fini di stabilire se siano soddisfatte le condizioni previste, per il riconoscimento ufficiale, ai capitoli I, II e III dell'allegato I. Qualora uno Stato membro sia stato autorizzato a rifiutare l'introduzione nel proprio territorio di carni fresche provenienti da un macello o da un laboratorio di sezionamento italiano, le competenti autorita' italiane possono richiedere, su iniziativa del Ministero della sanita', alla Commissione l'esecuzione di una nuova perizia allo scopo di promuovere il ritiro della autorizzazione in conformita' di quanto previsto al paragrafo 2), lettera b), dell'articolo 3 nonche' all'articolo 7 della direttiva n. 69/349/CEE del 6 ottobre 1969.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991
