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Su iniziativa del Ministero della sanita', le competenti autorita' italiane provvedono a proporre alla Commissione della Comunita' economica europea il nome di almeno due esperti veterinari italiani di provata competenza, comunicandone altresi' la specializzazione e l'esatto recapito, affinche' la commissione designi, sulla base delle analoghe proposte degli altri Stati membri, gli esperti che possono essere incaricati di elaborare i pareri di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 21. Le competenti autorita' italiane provvedono parimenti a pro porre alla Commissione le eventuali cancellazioni o modifiche nonche' le possibili sostituzioni indicate dal Ministero della sanita'.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991
