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L'importazione di carni fresche bovine, equine, suine ovine e caprine da Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea e' consentita solo quando sia stato constatato che il Paese di origine e' in grado di fornire tutte le garanzie sanitarie atte ad assicurare le perfette condizioni igieniche delle carni e ad evitare la diffusione di malattie trasmissibili del bestiame con l'introduzione di dette carni: nel giudizio di tali garanzie il Ministero della sanita' si ispirera' al principio di non applicare nei confronti dei Paesi terzi disposizioni piu' favorevoli di quelle previste dalla presente legge. L'importazione di dette carni e' subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero della sanita' da rilasciarsi di volta in volta. Quando ricorrano circostanze sanitarie particolarmente favorevoli, il Ministro per la sanita' puo' consentire, con proprio decreto, l'importazione dal Paese di origine, senza le particolari autorizzazioni di cui al precedente comma. Il Ministro per la sanita' puo' disporre l'invio di funzionari veterinari negli Stati esteri, col benestare dei rispettivi Governi, sia al fine di constatare le condizioni sanitarie degli allevamenti nonche' le condizioni tecnico-igienico-sanitarie degli stabilimenti di macellazione e di sezionamento delle carni, sia allo scopo di predisporre le basi tecnico-sanitarie per la stipulazione di eventuali accordi atti a fornire le garanzie di cui al primo comma.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073~art25 · fonte su Normattiva