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Ai sensi della presente legge si intende per:

  • a)carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento e asportazione delle estremita' degli, arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle: inoltre, per i bovini, ovini, caprini e solipedi, dopo scuoiamento;
  • b)frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita dalla lettera a) anche se sono in connessione naturale con la carcassa;
  • c)visceri: le frattaglie che si trovano nella cavita' toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;
  • d)veterinario ufficiale; il veterinario designato ai sensi del successivo articolo 6;
  • e)Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro;
  • f)Paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073~art3 · fonte su Normattiva