Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991. Leggi il testo vigente →
Ai sensi della presente legge si intende per:
- a)carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento e asportazione delle estremita' degli, arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle: inoltre, per i bovini, ovini, caprini e solipedi, dopo scuoiamento;
- b)frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita dalla lettera a) anche se sono in connessione naturale con la carcassa;
- c)visceri: le frattaglie che si trovano nella cavita' toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;
- d)veterinario ufficiale; il veterinario designato ai sensi del successivo articolo 6;
- e)Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro;
- f)Paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991
