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Le carni fresche spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunita' economica europea devono rispondere alle condizioni seguenti.

  • A)Quando si tratti di carcasse, mezzene o quarti, che questi:
  • a)siano stati ottenuti in un macello riconosciuto e controllato in conformita' del successivo articolo 6;
  • b)provengano da un animale da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto all'ispezione sanitaria ante mortem conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'allegato I alla presente legge e che in seguito a tale esame sia stato considerato atto alla macellazione per l'utilizzazione negli scambi intracomunitari di carni fresche;
  • c)siano stati trattati in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' delle disposizioni del capitolo V dell'allegato I;
  • d)siano stati sottoposti, in conformita' delle disposizioni del capitolo VI dell'allegato I, ad una ispezione sanitaria postmortem effettuata da un veterinario ufficiale e non abbiano presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di malformazioni o di alterazioni localizzate, purche' sia constatato, se necessario per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che non rendano le carcasse e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;
  • e)siano muniti di bollo sanitario, in conformita' delle disposizioni del capitolo IX dell'allegato I;
  • f)siano accompagnati da un certificato sanitario nel trasporto verso il Paese destinatario, ai sensi delle disposizioni del capitolo XI dell'allegato I e conforme al modello di cui all'allegato II;
  • g)siano conservati dopo l'ispezione post mortem, in conformita' delle disposizioni del capitolo XII dell'allegato I, in condizioni igieniche soddisfacenti, all'interno dei macelli, dei laboratori di sezionamento o degli impianti di refrigerazione riconosciuti e controllati a norma del successivo articolo 6;
  • h)siano trasportati verso il Paese destinatario in condizioni igieniche soddisfacenti, in conformita' delle disposizioni del capitolo XIII dell'allegato I.
  • B)Quando si tratti di pezzature inferiori al quarto o di carni disossate, che queste:
  • a)siano state sezionate in un laboratorio riconosciuto e controllato conformemente alle disposizioni di cui al successivo articolo 6;
  • b)siano state sezionate e ricavate nell'osservanza delle prescrizioni del capitolo VII dell'allegato I e provengano: da carni fresche provenienti da animali macellati, nel territorio nazionale, rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo A), escluse quelle di cui alle lettere f) ed h), e trasportate conformemente alle disposizioni del capitolo XIII dell'allegato I, oppure da carni fresche introdotte in provenienza da un altro Stato membro e rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo A), oppure da carni fresche importate da Paesi terzi, in conformita' delle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie per l'importazione di carni fresche da Paesi terzi;
  • c)siano depositate in condizioni corrispondenti alle disposizioni del capitolo XII dell'allegato I;
  • d)siano sottoposte, conformemente alle disposizioni del capitolo VIII dell'allegato I, al controllo da parte di un veterinario ufficiale;
  • e)rispondano, per quanto riguarda l'imballaggio, alle prescrizioni del capitolo X dell'allegato I;
  • f)soddisfino alle condizioni di cui al paragrafo A), lettere c), e), f) ed h).

Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073~art4 · fonte del testo