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Sono escluse dagli scambi intracomunitari:

  • a)le carni fresche di verri e di suini criptorchidi;
  • b)le carni fresche trattate con coloranti naturali o artificiali, fatta eccezione unicamente per il colorante necessario per la bollatura;
  • c)le carni fresche di animali nei quali sia stata constatata sia una qualsiasi forma di tubercolosi, sia la presenza di uno o piu' cisticerchi vivi o morti;
  • d)le parti di carcassa o le frattaglie che presentino lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, nonche' le malformazioni o le alterazioni di cui al paragrafo A), lettera d), del precedente articolo 4;
  • e)il sangue sottoposto a trattamenti chimici anticoagulanti.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073~art5 · fonte del testo