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I macelli ed i laboratori di sezionamento di cui al precedente articolo 4 sono riconosciuti idonei dal Ministero della sanita' dopo che sia stato constatato il rispetto delle condizioni di cui ai capitoli I, II e III dell'allegato I. Nei macelli pubblici e privati e nei laboratori di sezionamento riconosciuti ai sensi della presente legge, l'ispezione sanitaria e il controllo di cui ai paragrafi A) e B) del precedente articolo 4 sono assicurati dai veterinari comunali di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. I veterinari comunali assicurano anche l'ispezione sanitaria delle carni e la vigilanza nei macelli pubblici e privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, abilitati alla esportazione di carni e di prodotti carnei nei Paesi terzi. In casi particolari, nei quali l'entita' della macellazione e della lavorazione delle carni o l'assolvimento di altre mansioni di servizio impediscano ai veterinari comunali l'espletamento dei compiti di ispezione sanitaria e di controllo di cui al precedente comma, il Ministero della sanita' provvede ad assicurare l'ispezione sanitaria e il controllo dei macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti suddetti mediante veterinari provinciali o veterinari appositamente incaricati. Le competenze di questi ultimi sono stabilite dal Ministero della sanita' e la relativa spesa, comprensiva degli oneri sociali, e' a carico dell'imprenditore. Le somme all'uopo occorrenti sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' e corrispondentemente, per il recupero, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. I direttori dei macelli pubblici, i veterinari comunali e i veterinari appositamente incaricati che espletano i compiti di ispezione sanitaria e di controllo nei macelli o nei laboratori di sezionamento di cui al presente articolo assumono la qualifica di veterinari ufficiali. I macelli e laboratori di sezionamento, ai quali viene assegnato un numero di riconoscimento veterinario, sono iscritti in separati speciali registri. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo comporta: la revoca del riconoscimento e la cancellazione dai registri. Le competenti autorita' italiane, su iniziativa del Ministero della sanita', comunicano alla Commissione della Comunita' economica europea e alle competenti autorita' degli Stati membri gli elenchi dei macelli, dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi riconosciuti con a fianco l'indicazione del numero di riconoscimento ufficiale e provvedono anche alla notifica delle eventuali revoche. Durante l'ispezione post mortem e il controllo previsti rispettivamente al paragrafo A), lettera d), ed al paragrafo B), lettera d), del precedente articolo 4, il veterinario ufficiale puo' essere assistito, nei compiti puramente materiali ed in conformita' delle istruzioni impartite dal Ministero della sanita', da personale ausiliario particolarmente addestrato, messo a disposizione dall'ente o dal privato, proprietario o titolare del macello o del laboratorio di sezionamento. I frigoriferi separati dai macelli o dai laboratori di sezionamento riconosciuti, destinati al deposito delle carni fresche di cui al precedente articolo 4, devono essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 253, e dell'articolo 33 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991
